Sarà attivo dal 3 Dicembre prossimo e si applicherà a tutte le imprese che vendono online ai consumatori europei.
CONTESTO:
IL 25 maggio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il pacchetto sull’e-commerce che include la proposta di regolamento per contrastare il blocco geografico ingiustificato e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità o luogo di residenza/stabilimento. Il regolamento è entrato in vigore il 23 marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’UE e si applicherà a partire dal 3 dicembre 2018.
COSA CONTIENE LA PROPOSTA:
Il regolamento affronta la questione della discriminazione ingiustificata dei clienti nel commercio online basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno.
I punti principali del regolamento sono:
- Divieto di discriminare i consumatori Europei quando accedono a beni/servizi online in base alla loro nazionalità o residenza: i consumatori di uno stato membro dovranno quindi poter acquistare un bene alle stesse condizioni dei residenti dello Stato del venditore;
- La Commissione Europea non impone un obbligo di consegna nel paese del consumatore se il trader non spedisce o opera in quel paese. De facto si tratta di un obbligo di vendita perché c’è l’obbligo a fornire all’acquirente le stesse opzioni di consegna all’interno del territorio in cui il venditore opera.
- Obbligo di informare i consumatori quando questi vengono reindirizzati da un sito ad un altro (es. cookie). I consumatori inoltre dovranno essere in grado di tornare al sito di loro scelta;
- Metodi di pagamento: il venditore non è obbligato ad accettare qualsiasi metodo di pagamento, ma non può rifiutarlo sulla base del Paese di provenienza dell’acquirente. In altre parole non possono essere negati pagamenti dall’estero se si utilizzano le stesse modalità previste per i pagamenti all’interno del Paese del venditore.
- Il regolamento si applica solo ai rapporti B2C (fatta eccezione per il caso in cui le imprese sono gli utenti finali);