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Regolamento (UE) 2024/3015 sul Lavoro Forzato (FLR) e documento di FAQ

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Regolamento (UE) 2024/3015 sul Lavoro Forzato (FLR) e documento di FAQ

È stato pubblicato il giorno 3 settembre nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, il documento di FAQ della Commissione, conferendone ufficialità alla versione in circolazione dal 26 giugno 2026. Il Regolamento FLR si applica dal 14 dicembre 2027, direttamente a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla forma societaria, dimensione o fatturato, e senza deroghe per scorte a magazzino.

È dunque ora di prepararsi a questa nuova scadenza, data dalla quale sarà necessario garantire (tramite adeguata documentazione) che i prodotti immessi in consumo nell’UE non contengano componenti ottenuti con lavoro forzato.

Resta inteso che il testo vincolante e direttamente applicabile è quello del FLR, la cui interpretazione è di competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell’UE.

Un tema rilevante anche per lo sport system

Per le imprese dello sport system, caratterizzate spesso da filiere produttive internazionali e articolate su più livelli, il nuovo Regolamento richiama l’attenzione sull’importanza di conoscere e monitorare la propria catena di fornitura. Dall’abbigliamento tecnico alle calzature, fino alle attrezzature e alla componentistica, molte aziende si avvalgono di reti di fornitori e subfornitori distribuite in diversi Paesi, con una presenza significativa di produzioni in Asia. Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che aziende diverse possono condividere gli stessi fornitori, materiali o processi produttivi, trovandosi quindi ad affrontare esigenze e criticità comuni. Un tema, quello della conoscenza e della tracciabilità delle filiere, già emerso nell’ambito del Tavolo di lavoro Assosport sulla sostenibilità, inizialmente anche in relazione alla CSRD, e che oggi torna di attualità alla luce delle nuove disposizioni europee, aprendo possibili spazi di confronto e condivisione di buone pratiche tra le imprese del settore.

Che cosa chiariscono le FAQ per gli operatori economici, e in particolare per le PMI?

Il documento di FAQ fornisce un quadro interpretativo per gli operatori economici, ma anche per le autorità nazionali competenti, con probabili impatti sulle attività di enforcement.

Inoltre, conferma che il FLR impone:

  • un dovere di risultato: è stato ottenuto il risultato atteso dal legislatore, a prescindere dai mezzi?

e non:

  • un dovere di mezzi: è stato fatto tutto ciò che il legislatore poteva aspettarsi, in termini di best efforts?

Da un lato, il risultato atteso del FLR è la totale assenza di prodotti ottenuti interamente o con singoli componenti frutto di lavoro forzato.

Dall’altro lato, il FLR non impone alcun sistema di dovuta diligenza alle aziende. Spetta dunque alle aziende decidere in autonomia come rispettare questo divieto assoluto e incondizionato.

Che cosa significa tutto ciò nella realtà pratica delle aziende?

Nella realtà pratica, l’unico modo concreto per assicurare il dovere di risultato è disporre di un sistema robusta di dovuta diligenza che consenta di identificare:

  • i propri siti produttivi e relativo rischio paese
  • i rischi maggiori di lavoro forzato nella supply chain
  • quali impatti si sia in grado di identificare, rendicontare o modificare
  • la strutturazione e gestione dei siti produttivi e la documentazione disponibile su richiesta
  • la documentazione comprovante a disposizione (audit, rispetto di convenzioni ILO, certificazioni, ecc.)
  • le evidenze documentali che si è effettivamente in grado di produrre su richiesta (entro 30 giorni) in caso di indagine delle autorità competenti.

Come funziona il sistema di vigilanza?

L’obbligo in capo agli operatori vale a prescindere dal sistema di vigilanza. Infatti, il documento di FAQ dedica molte pagine al sistema di due diligence attraverso il quale gli operatori economici potranno garantire l’assenza di lavoro forzato nelle proprie supply chain, per rispettare i propri obblighi e per rispondere tempestivamente in fase di indagine della Commissione sui sospetti casi di lavoro forzato.

Forced Labour Single Portal

La Commissione UE ha messo a disposizione degli operatori economici un portale unico, in cui sono disponibili numerosi strumenti di supporto. Il database su rischi, ancora in fase di sviluppo, dovrebbe costituisce un importante strumento per gli operatori economici, a cui consente di ottenere informazioni dettagliate sulle aree geografiche e i prodotti maggiormente a rischio. Le informazioni saranno basate su evidenze, indipendenti e verificabili, prodotte da organizzazioni internazionali, istituzioni pubbliche ed enti di ricerca o accademici.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/forced-labour-regulation_en?prefLang=it

ZPC resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

 

 

 

 

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