Il 27 febbraio 2025 è stata promulgata la legge n. 2025-188 per tutelare i cittadini francesi dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026 di restrizioni specifiche sull’uso di PFAS in determinati prodotti tessili, cosmetici e trattamenti idrorepellenti. La legge prevedeva anche un percorso nazionale verso la progressiva riduzione degli scarichi acquosi di PFAS dagli impianti industriali. L’implementazione di entrambi le misure restrittive era rimandata a successivi decreti attuativi, che sono stati resi pubblici nel mese di agosto 2025.
Per lo sport system italiano, è di grande rilevanza il decreto attuativo che fissa i limiti di concentrazione per i PFAS nei prodotti di consumo, oggetto della notifica TRIS 2025/0431/FR: Notification Detail | TRIS – European Commission, di cui riportiamo una sintesi.
Prodotti interessati:
- Prodotti tessili
- calzature
- agenti impermeabilizzanti per prodotti di abbigliamento tessile e calzature
- cosmetici
- cere (sciolina)
Definizione di PFAS:
Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio legati (in linea con la definizione OCSE e la proposta di restrizione REACH)
Valori limite:
- 25 ppb: singolo PFAS (polimeri esclusi) identificato tramite analisi mirata
- 250 ppb: somma dei PFAS (polimeri esclusi), se del caso con precedente degradazione dei precursori e analisi mirata
- 50 ppm: somma dei PFAS, polimeri compresi.
I valori limiti sono allineati con la proposta di restrizione REACH.
Divieto e data di applicazione:
Dal 1° gennaio 2026: divieto di produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato con concentrazione di PFAS superiore ai valori limite di:
- Prodotti tessili, calzature e agenti impermeabilizzanti per prodotti di abbigliamento tessile e calzature
- cosmetici
- cere (sciolina)
Dal 1° gennaio 2030: estensione del divieto a tutti gli altri prodotti tessili non di abbigliamento (quindi ad esempio anche i prodotti tessili di arredamento ecc.)
Deroghe applicabili dal 1 gennaio 2026:
- DPI che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425
- DPI per forze armate, sicurezza nazionale e forze dell’ordine
- Trattamenti idrorepellenti per la cura di DPI
Deroghe applicabili dal 1 gennaio 2030:
- Tessili tecnici per uso industriale (es. membrane ad alta prestazione per la filtrazione o separazione)
- DPI che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 di categoria III allegato I, lettere a), da c) a f), h) e l) per i quali non sono disponibili alternative ai PFAS
- DPI per forze armate, sicurezza nazionale e forze dell’ordine nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 di categoria III lettere da a) a m)
- Tessili per uso medico sanitario.
FESI ha elaborato una risposta alla notifica TRIS, che trovate in allegato. Chiede ai propri associati di esprimere il proprio consenso alla pubblicazione e, in caso affermativo, se ritengono più opportuno rispondere a nome di FESI oppure in forma anonima.
Le autorità francesi hanno anche avviato un’inchiesta pubblica, a cui tutti i portatori di interesse possono partecipare tramite il seguente link: Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées | Consultations publiques.
Notizia a cura del nostro partner ZPC