Lo scorso 30 giugno 2026 il Consumer Protection Cooperation Network (CPC) ha pubblicato un’Interpretazione comune (“Common Understanding”) dedicata alla gestione delle scorte esistenti (“old stock”) in vista della data di applicazione della Direttiva (UE) 2024/825 – Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT), prevista a partire dal 27 settembre 2026.
Il documento è stato elaborato per favorire un approccio condiviso tra le autorità nazionali competenti nelle attività di vigilanza a tutela dei consumatori e, al contempo, offrire un orientamento utile anche agli operatori economici nella gestione dei prodotti e degli imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o commercializzati prima della data di applicazione della Direttiva.
Pur non avendo carattere giuridicamente vincolante, l’Interpretazione comune costituisce un importante riferimento per comprendere il possibile approccio che le autorità nazionali potrebbero adottare nella gestione della fase transitoria.
L’ambito di applicazione
L’Interpretazione comune riguarda le situazioni di gestione delle scorte esistenti interessate dalle nuove disposizioni della Direttiva in materia di claim ambientali e marchi di sostenibilità. Le indicazioni si riferiscono alle informazioni ambientali presenti:
- sul prodotto o sul relativo imballaggio;
- nei contenuti online e negli altri canali di comunicazione digitale;
- nella pubblicità o nelle comunicazioni commerciali riferite al prodotto o all’operatore economico.
L’approccio prospettato dalle autorità
Il documento delinea un approccio graduale alle attività di vigilanza, riconoscendo le difficoltà operative che le imprese possono incontrare nella gestione delle scorte già presenti sul mercato.
Nello svolgimento dei controlli, le autorità potranno tenere conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:
- la natura del claim ambientale o del marchio di sostenibilità e l’eventuale esistenza di precedenti orientamenti o attività di vigilanza in materia di pratiche commerciali scorrette (UCPD);
- la maggiore facilità di aggiornamento dei contenuti online rispetto ai prodotti e agli imballaggi già immessi sul mercato;
- il potenziale pregiudizio per i consumatori derivante dalla pratica contestata;
- le caratteristiche dei prodotti e dei relativi cicli di commercializzazione;
- le dimensioni dell’operatore economico, le risorse disponibili e le iniziative concretamente intraprese per adeguarsi alla nuova disciplina;
- i vincoli oggettivi connessi ai cicli produttivi, ai volumi di magazzino, agli ordini di produzione o di acquisto già effettuati, alla catena di fornitura e alla fattibilità tecnica delle eventuali misure correttive.
L’Interpretazione comune evidenzia inoltre che le autorità potranno valutare positivamente gli operatori economici che dimostrino di aver avviato un percorso concreto e proporzionato di adeguamento, ad esempio aggiornando i contenuti online, adeguando la documentazione commerciale e promozionale, modificando i nuovi ordini di produzione o di acquisto, adottando, ove tecnicamente possibile, misure correttive (quali etichette adesive o altre modalità di aggiornamento delle informazioni), coordinandosi con fornitori e altri operatori della filiera e conservando adeguata documentazione delle attività svolte e delle relative tempistiche.
Il documento evidenzia inoltre che, nella fase iniziale di applicazione della Direttiva, le autorità dovrebbero privilegiare un approccio orientato alla conformità piuttosto che all’adozione immediata di misure sanzionatorie, ricorrendo prioritariamente ad attività informative, richieste preliminari di informazioni ed evidenze documentali e richieste di adeguamento con tempi ragionevoli per l’attuazione delle misure correttive. Viene inoltre raccomandato di evitare, ove possibile, misure sproporzionate, quali il richiamo dei prodotti dal mercato o la loro distruzione, soprattutto quando tali interventi comporterebbero costi non necessari o un impatto ambientale evitabile.
Cosa significa per le imprese
Per le aziende dei settori moda, sport e articoli sportivi, l’Interpretazione comune rappresenta un’importante indicazione sul possibile approccio che le autorità potranno adottare nella gestione della fase transitoria.
In vista del 27 settembre 2026, è quindi opportuno avviare fin d’ora una verifica dei claim ambientali e dei marchi di sostenibilità utilizzati non solo sui prodotti, ma anche sugli imballaggi, sui materiali promozionali e sui contenuti digitali, pianificando le eventuali attività correttive e conservando adeguata evidenza delle iniziative intraprese.
La capacità di dimostrare di aver avviato un percorso di adeguamento tempestivo, documentato e proporzionato potrà rappresentare un elemento rilevante nell’ambito delle future attività di vigilanza e del dialogo con le autorità competenti durante la fase di prima applicazione della Direttiva.
News a cura di ZPC Società Benefit