Il Regolamento (UE) 2024/1781 sull’Ecodesign (ESPR) introduce numerosi obblighi per le aziende associate, tra cui l’ecoprogettazione, il futuro passaporto digitale, e la gestione dei prodotti di consumo invenduti, tramite divieto di distruzione per alcune categorie e tramite l’obbligo di rendicontazione per tutte le categorie di prodotto.
Già dalla sua entrata in vigore il 19 luglio 2024, il Regolamento ha introdotto all’articolo 23 un obbligo generale di prevenzione della distruzione di beni di consumo invenduti. Tale obbligo si applica a tutte le categorie di prodotto e a tutti gli operatori economici, che dovranno adottare le misure ragionevolmente attuabili per prevenire la distruzione. Si tratta evidentemente di una misura indiretta rispetto al divieto assoluto di distruzione e agli obblighi di rendicontazione che si applicheranno a breve alle grandi aziende e nel prossimo futuro alle medie aziende. In ogni caso, le misure di prevenzione intraprese dovranno essere documentate e l’eventuale distruzione dovrà essere giustificabile davanti a eventuali richieste delle autorità di sorveglianza di mercato, e soprattutto coerenti con le politiche di sostenibilità e le affermazioni ambientali delle aziende.
Il prossimo 19 luglio 2026 scatta il divieto di distruzione di prodotti di consumo invenduti per le grandi aziende (quelle che superano 2 dei seguenti limiti: 250 dipendenti, €50 milioni di fatturato, €25 milioni di stato patrimoniale totale), stabilito dall’articolo 25, per abbigliamento tessile (capitolo HS 61 e 62) e calzature (capitolo HS 64). Per le medie imprese il divieto si applicherà dal 19 luglio 2030. Ricordiamo che il riciclo è considerato distruzione, pertanto le aziende dovranno adottare soluzioni alternative, a meno che i prodotti in questione non rientrino in una delle deroghe previste, la cui applicabilità dovrà in ogni caso essere dimostrata tramite adeguata documentazione.
Una delle deroghe che suscita maggiore attenzione è quella relativa all’impossibilità di rimuovere o rendere inaccessibili etichette, loghi o altre caratteristiche di design, che comunque dovrà essere accuratamente tracciata tramite documentazione da conservare per 5 anni, e dichiarata all’operatore di gestione dei rifiuti.
In questo senso, rappresenta una leva importante l’obbligo di divulgazione di informazioni sulla distruzione dei beni di consumo invenduti stabilito dall’articolo 23, applicabile alle grandi aziende a partire dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore del Regolamento (19 luglio 2024). Ricordiamo che l’obbligo è già in vigore, e richiede la dichiarazione di informazioni sul numero e peso, il motivo per la distruzione, la destinazione (preparazione per il riciclo, ri-fabbricazione, riciclo, recupero energetico o smaltimento) su una pagina accessibile del proprio sito web. Tuttavia, il regolamento di esecuzione che stabilisce il formato e le regole dettagliate per la divulgazione delle informazioni è stato pubblicato solo a febbraio 2026, pertanto si applicheranno alla prima divulgazione effettuata da marzo 2027. Per le medie imprese l’obbligo si applicherà dal 19 luglio 2030.
News a cura di ZPC – Società Benefit