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FESI: criticità sul Regolamento della Sicurezza Generale dei Prodotti

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Grazie alla partecipazione di Assosport nei tavoli di lavoro del “Product Safety Taskforce” di FESI, si mettono in evidenza i punti maggiormente critici rilevati.:

Prodotti contraffatti/falsificati: la Commissione, volutamente, non menziona i prodotti contraffatti/falsificati. FESI propone di inserire un riferimento all’articolo 2 nella definizione di prodotto sicuro: “‘safe product’ means any genuine product…..” . Tuttavia, alcune aziende non sono d’accordo, perchè se da un lato la questione della contraffazione è serissimo, dall’altro non si può affermare che un prodotto contraffatto sia necessariamente un prodotto non sicuro.

Etichettatura digitale: il nuovo regolamento non prevede ancora la possibilità di fornire le informazioni in formato digitale. FESI propone la possibilità di ricorrere a forme elettroniche, garantendo al consumatore senza mezzi digitali di richiedere una stampa delle informazioni nel punto vendita

Alcuni degli obblighi in capo ai fabbricanti sembrano eccessivamente onerosi, in base all’articolo 8. Ad esempio:

– è necessario predisporre un canale di comunicazione unico attraverso il quale i consumatori possono segnalare aspetti legati alla sicurezza dei prodotti, di istituire un registro e di condividere le informazioni nella filiera: FESI vorrebbe che il canale di comunicazione potesse essere il servizio clienti già esistente.
– per tutti i prodotti è previsto un fascicolo tecnico e una valutazione di rischio. La posizione di FESI è che solo alcuni prodotti necessitano di un fascicolo tecnico, quelli che presentano effettivamente potenziali rischi. Per le PMI e per aziende con una vasta gamma di prodotti, creerebbe molti obblighi burocratici e costi aggiuntivi senza chiari benefici. FESI ritiene che la maggior parte dei prodotti regolamentati dal GPSD non ne hanno bisogno.
– i fabbricanti devono indicare sul prodotto, o se non possibile per le caratteristiche del prodotto o la dimensione, sul packaging, il nome e indirizzo postale e anche elettronico, oltre ad un numero di tracciabilità “in posizione visibile e leggibile”. È importante chiarire la posizione del numero di tracciabilità, per non avere diverse interpretazioni da parte delle autorità di sorveglianza
– gli stati membri devono stabilire le sanzioni per violazioni, che devono essere proporzionate, efficaci e dissuasivi. La sanzione massima deve essere di almeno 4% del fatturato annuale dell’azienda.

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