A seguito della recente comunicazione da parte del Commissario Roswall riguardo un possibile rinvio dell’applicazione del EUDR, la Commissione ha formalmente annunciato la decisione di posticipare l’entrata in vigore dell’EUDR solo per le piccole e micro imprese e di semplificare la sua applicazione per alcuni operatori.
Nella formulazione originaria della proposta, la Commissione aveva proposto quanto segue:
- micro e piccole imprese: l’EUDR sarebbe diventato applicabile dal 30 dicembre 2026;
- medie e grandi imprese: sarebbe rimasta valida la data del 30 dicembre 2025, ma con l’introduzione di un periodo transitorio di 6 mesi per i controlli e l’applicazione, per consentire un’implementazione graduale.
La Commissione aveva inoltre ipotizzato alcune semplificazioni, fra cui:
- eliminazione dell’obbligo di presentare dichiarazioni di due diligence per operatori a valle e commercianti. In tal modo, la dichiarazione verrebbe caricata nel sistema EUDR solo dal primo operatore che immette il prodotto sul mercato, e sarebbe valida per l’intera catena di fornitura;
- dichiarazione una tantum per micro e piccoli operatori primari di Paesi a basso rischio. Se tali operatori immettono sul mercato UE prodotti da essi stessi raccolti, coltivati o allevati, sarebbe sufficiente una singola dichiarazione nel sistema informatico EUDR. Qualora i dati fossero già disponibili in altri database ufficiali, la dichiarazione non sarebbe necessaria.
Dopo l’esame della proposta da parte del Consiglio UE in data 19 novembre 2025, quest’ultimo ha presentato un approccio differente rispetto all’ipotesi di “grace period” della Commissione. In particolare, propone di:
- posticipare di un anno l’applicabilità dell’EUDR per tutte le imprese, fissando la nuova data al 30 dicembre 2026. Inoltre, per le micro e piccole imprese non soggette al Reg. (UE) n. 995/2010 (EUTR) è previsto un ulteriore margine di sei mesi, fino al 30 giugno 2027;
- attribuire la responsabilità della dichiarazione di due diligence esclusivamente agli operatori che per primi immettono il prodotto interessato sul mercato dell’UE;
- esentare operatori a valle e commercianti dalla presentazione della due diligence, richiedendo loro unicamente di conservare e trasmettere il numero di riferimento della dichiarazione presentata a monte;
- affidare alla Commissione UE una revisione di semplificazione entro il 30 aprile 2026, con l’obiettivo di valutare l’onere amministrativo per gli operatori e, se necessario, proporre ulteriori interventi legislativi.
Il Parlamento UE il 26 novembre 2025 ha manifestato una posizione sostanzialmente allineata a quella del Consiglio UE. In particolare:
- ha confermato la proroga di 12 mesi dell’EUDR per tutte le imprese;
- ha ribadito la necessità di incaricare la Commissione UE di una revisione del regolamento entro il 30 aprile 2026, finalizzata a semplificare e, se opportuno, modificare la normativa;
- ha sottolineato che la responsabilità della due diligence deve ricadere sul primo operatore che immette sul mercato un prodotto soggetto all’EUDR.
Con le posizioni di Consiglio e Parlamento sostanzialmente convergenti, soprattutto sul tema della proroga, i prossimi triloghi saranno decisivi per la definizione finale del calendario applicativo. È quindi altamente probabile che l’esito dei negoziati conduca effettivamente a una revisione delle attuali scadenze dell’EUDR.
News a cura del nostro partner ZPC – Società benefit