Aggiornamento a seguito dell’approvazione del decreto Aiuti Ter
Lo Studio Sernaglia, Bottari e Associati informa che, a seguito dell’approvazione del DL “Aiuti-ter” da parte del Consiglio dei Ministri (attualmente a disposizione solamente il testo del decreto in bozza e non definitivo) vengono forniti aggiornamenti in merito alle agevolazioni per contenere i pesanti effetti economici conseguenti al rincaro del costo dell’energia elettrica e del gas.
Sulla base delle tabelle di sintesi allegate alla presente mail, potrete riscontrare l’estensione dell’agevolazione anche ai mesi di ottobre e novembre 2022. Con riferimento ai predetti mesi è stato altresì previsto l’incremento delle aliquote per le quali calcolare l’ammontare del credito d’imposta e l’estensione dell’agevolazione per l’energia elettrica anche alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Rimane valida la possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere al proprio fornitore di energia elettrica o di gas le informazioni necessarie alla verifica dell’incremento ed alla quantificazione del credito d’imposta, a condizione che il fornitore del terzo trimestre 2019 sia il medesimo del terzo trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022. Ricordiamo che in questo caso, il fornitore è obbligato ad inviare la comunicazione dei dati, previa apposita richiesta da inviare via pec entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
Rispetto agli altri crediti d’imposta spettanti per il 1^, 2^ e 3^ trimestre il cui termine di utilizzo in compensazione scade il 31.12.2022, la disposizione in commento ha introdotto la possibilità di utilizzare in compensazione i nuovi crediti d’imposta spettanti per i mesi di ottobre e novembre 2022 entro il maggior termine del 31.03.2023.
Troverete tutte le novità qui in commento evidenziate in mark up nelle tabelle allegate.