Confindustria segnala che l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025 riguardante alcuni importanti aggiornamenti sui requisiti per accedere al Bonus Giovani previsto dall’art. 22 del DL n. 60 del 2025 (in allegato).
Ad esito di negoziato con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha dovuto precisare che per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al co 1 dell’art. 22 (i c.d. 500 euro) del DL Coesione è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Pertanto, in aderenza a tale indicazione, l’Inps sta aggiornando le procedure attuative ed il modulo di domanda.
È evidente che tale nuova condizione di ammissibilità al beneficio richiesta dalla Commissione europea – intervenendo dopo ben quasi un anno dall’entrata in vigore del bonus giovani – genera solamente incertezza e confusione nelle imprese e penalizza gli operatori nella corretta valutazione delle scelte relative alle assunzioni da porre in essere.
MAGGIORI DETTAGLI:
Il Bonus Giovani è stato introdotto con l’art. 22 del DL n. 6072025
L’Istituto aveva diramato le indicazioni operative con la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025 per la gestione degli adempimenti previdenziali inerenti le due ipotesi di esonero (commi 1 e 3 art. 22).
In particolare, la misura dell’incentivo di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Al riguardo il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 22 co 1, DL n.. 60/2025 per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’art. 23 del decreto Coesione (cfr. la circolare n. 91 del 12 maggio 2025) e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’art 22 del medesimo decreto (cfr. la citata circolare n. 90/2025), anche per l’esonero “Giovani” di cui all’art. 22, co. 1.
Pertanto, l’Inps sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche ed il modulo di domanda.
Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.