CRISI UCRAINA - NUOVO PACCHETTO SANZIONI UE
Confindustria informa che a seguito del riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e dell’avvio delle operazioni militari sul territorio ucraino, Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri partner internazionali hanno varato una serie di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti della Russia.
Le misure, in continuo aggiornamento, riguardano l’export di beni e servizi strategici, l’assistenza tecnica e finanziaria, il congelamento di beni e il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche, il blocco dello spazio aereo e delle riserve internazionali della Banca centrale russa e, da ultimo, l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.
Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti.
Le misure dell'8 aprile
Il regime sanzionatorio è ulteriormente inasprito con restrizioni all’import dalla Russia di carbone e altri combustibili fossili solidi (wind-down fino a 10 agosto 2022), nuovi divieti di importazione per prodotti quali legno, cemento, fertilizzanti, prodotti ittici e liquori ecc. nonchè divieti di esportazione mirati su settori ad alta tecnologia (tra cui semiconduttori, macchinari e attrezzature di trasporto). Sono, inoltre, vietate le attività degli autotrasportatori russi e bielorussi e l’accesso ai porti di navi battenti bandiera russa, nonché divieto generale ad operatori russi di partecipazione agli appalti pubblici europei. Sul piano finanziario, i divieti di esportazione e/o cessione di valuta e attività denominate in euro sono estesi alle valute di tutti gli Stati membri.
Viene ampliato l’elenco delle entità oggetto di congelamento dei beni con 217 nuove persone fisiche e 18 entità giuridiche, fra cui altre quattro banche con una quota di mercato pari al 23% già escluse dal sistema SWIFT ed ora assoggettate ad asset freeze e in tal modo completamente escluse dai mercati dell'UE (Otkritie FC Bank, VTB, Novikombank e Sovcombank).
Misure speculari sono state adottate, per evitare triangolazioni, anche nei confronti della Bielorussia. In particolare, quelle inerenti ai trasporti su strada (con le medesime eccezioni del servizio postale) e regimi autorizzativi per il trasporto di gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti. Anche per la Bielorussia viene fatto divieto di vendita e cessione di valuta o valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, incluse le quote di organismi di investimento, a qualsiasi entità residente o stabilita in Bielorussia, fra cui il governo e la banca centrale, o che possano essere utilizzate in Bielorussia, ad eccezione di uso personale e scopi diplomatici o umanitari.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento e alla normativa di riferimento:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 110, 8 aprile 2022
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 111, 8 aprile 2022