OBBLIGO CONTROLLO GREEN PASS - FAQ 12
In riferimento alle normative inerenti l’obbligo di controllo Green Pass
formalizzatae dal Governo, Confindustria ha predisposto un'interpretazione alla FAQ n. 12, disponibile al seguente
link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
La domanda posta nella FAQ è
relativa all’interrogativo se il green pass rilasciato in seguito
all’effettuazione di un tampone debba essere valido per tutta la durata
dell’orario lavorativo.
La risposta del Governo è
negativa, posto che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il
lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può
scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del
suo possessore”.
L’obbligo di possesso ed
esibizione a richiesta del green pass in corso di validità è disposto dalla
legge "(ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro” (DL n. 52/2021, art.
9-septies, commi 1, 6 e 8), per cui la Presidenza del Consiglio ha valorizzato
tale aspetto formale e non la tutela sostanziale derivante dalla presenza in
azienda di un lavoratore privo di green pass al momento del controllo.
La conseguenza è che i controlli
a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro potranno continuare a
essere effettuati, tuttavia, il lavoratore trovato sprovvisto di green pass in
corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione,
potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza
evidenziata nel green pass - che, al momento dell’accesso in quel luogo di
lavoro, era in possesso del green pass valido, andando così esente da ogni tipo
di sanzione (sia contrattuale, che amministrativa).