AGGIORNAMENTO DISTRIBUZIONE SELETTIVA: NUOVE REGOLE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Cosa cambia negli accordi verticali tra imprese
Il Regolamento UE n.330 del 2010 di esenzione per categoria
relativo agli accordi verticali è scaduto il 31 maggio 2022. In particolare, il
Regolamento esentava dalle regole di concorrenza –
definite dall’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’UE
(TFUE) – alcune categorie di accordi conclusi tra imprese operanti su livelli
diversi della stessa filiera produttiva, nella catena di produzione o
distribuzione (es. contratti di distribuzione esclusiva, selettiva,
franchising, ecc.).
Il 1° giugno 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento
UE n.2022/720 di esenzione per categoria di accordi verticali (Vertical Block
Exempion Regulation - VBER) accompagnato dalle nuove Linee Guida n.2022/C
248/01 (Guidelines), disciplina che trova immediata applicazione per i
contratti sottoscritti successivamente a tale data mentre, per i contratti in
vigore al 31 maggio 2022, le imprese hanno tempo fino al 31 maggio 2023 per
adeguare quegli accordi verticali che non soddisfano le condizioni di esenzione
previsti nel nuovo Regolamento.
La nuova disciplina (VBER e Guidelines) è il risultato di un
approfondito processo di consultazione e revisione da parte della Commissione
Europea con le parti interessate durato 2 anni, a seguito di un contesto
imprenditoriale rimodellato soprattutto dalla crescita del commercio
internazionale e delle vendite online e fornisce a tutte le imprese regole e
orientamenti più semplici, chiari e aggiornati utili a valutare la
compatibilità dei loro accordi verticali (di fornitura e distribuzione) con le
regole di concorrenza dell’UE. Sul punto infatti, nonostante il chiaro intento
di garantire maggiore flessibilità ai sistemi distributivi, la portata delle
novità introdotte richiede una revisione complessiva degli accordi aziendali di
distribuzione e agenzia da parte delle imprese.
I principali cambiamenti della nuova disciplina incidono
soprattutto sull’adeguamento della zona di sicurezza (safe harbour) prevista
dalla precedente disciplina.
E’ stato ristretto il campo di applicazione della zona di
sicurezza, ad esempio, in alcuni aspetti della doppia distribuzione (ove il
fornitore vende i propri beni o servizi sia attraverso distributori
indipendenti che clienti finali, operando di fatto in regime di concorrenza
diretta con i propri distributori) e alcuni tipi di obblighi di parità di
condizioni tra offerte su canali di vendita di terze parti (piattaforme) o
canali di vendita diretta del venditore (proprio sito web) non saranno più
esentati ai sensi del nuovo Regolamento ma dovranno essere valutati
individualmente ai sensi dell’art. 101 del TFUE.
E’ stata per contro ampliata la portata del campo di
applicazione della zona di sicurezza (safe harbour) per quanto riguarda alcune
restrizioni della capacità di un distributore di rivolgersi attivamente a
singoli clienti (vendite attive) e alcune pratiche relative alle vendite online
(la capacità di addebitare allo stesso distributore prezzi all’ingrosso diversi
per i prodotti da vendere online e offline e la capacità di imporre criteri
diversi per le vendite online e offline nei sistemi di distribuzione
selettiva.
Una novità rilevante è l’introduzione di una nuova
previsione che esclude dall’esenzione gli scambi di informazioni fra fornitore
e distribuire laddove non siano direttamente connessi all’esecuzione
dell’accordo, ovvero non strettamente necessari per migliorare la produzione o
la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto.
Per quanto concerne la fissazione dei prezzi di rivendita
(resale price maintenance o RPM) la nuova disciplina continua a qualificare la
pratica di imposizione verticale del prezzo di rivendita - da parte del
produttore ai propri rivenditori - come restrizione fondamentale della
concorrenza (hard core restriction) e dunque vietata. Ciononostante, le nuove
Linee Guida individuano alcuni casi eccezionali ammissibili in cui le pratiche
di resale price maintenance - da valutarsi caso per caso con una analisi ad hoc
- possono comportare vantaggi in termini di efficienza (§ 197 a, b, c, d delle
Linee Guida, quali a titolo esemplificativo il lancio di un nuovo prodotto
ovvero una campagna di breve termine –dalle 2 alle 6 settimane - di prezzi
bassi).
Sono da considerarsi comunque una forma indiretta di resale
price maintenance le pratiche di fissazione da parte del produttore di prezzi
minimi pubblicizzati (minimum advertised price policies o MAP’s).
Una rilevante novità riguarda l’esclusione dalla categoria
delle hard core restrictions (e dunque vietate) la pratica della doppia
tariffazione (dual pricing) vale a dire la fissazione da parte del produttore,
nei confronti dello stesso distributore, di prezzi all’ingrosso diversi per le
vendite online e offline, a condizione che la differenza di prezzo sia
giustificata dai diversi investimenti sostenuti e che sia finalizzata a
premiare un adeguato livello di investimenti del canale online e offline.
Inoltre, con riferimento al divieto ovvero alle restrizioni
relative all’utilizzo di marketplace di terze parti, in linea con la
giurisprudenza Coty (https://studio-bressan.com/la-sentenza-coty/)
le Linee Guida stabiliscono l’ammissione in linea di principio di tale divieto
in quanto limita di fatto solo una delle modalità di vendita online
utilizzabili dal distributore, a condizione che tale restrizione non abbia tuttavia l’oggetto o l’effetto di
impedire l’uso effettivo della rete per la vendita dei beni e/o servizi
contrattuali.
Questa in linea generale una panoramica delle novità
introdotte, che tuttavia non esaurisce l’analisi della copiosa e complessa
nuova disciplina e che va attentamente analizzata avendo a mente da una parte i
desiderata dell’azienda ed il sistema distributivo scelto e concretamente
operato dalla stessa e dall’altra i singoli rapporti e contratti di fatto in
essere, le pratiche e le consuetudini non formalizzate, oltre ai diversi
contratti di rivendita, distribuzione o agenzia sottoscritti.
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