c) Abbigliamento rifrangente
In relazione alla necessità di distinguere tra DPI con elementi rifrangenti/fluorescenti con funzione protettiva o decorativa, il tavolo ipotizza come soluzione un pittogramma. Tuttavia un pittogramma deve fare riferimento ad una norma tecnica. Si concorda che il fattore determinante dovrebbe essere la presentazione alla vendita del produttore: come abbigliamento protettivo o abbigliamento tecnico di moda.
d) Abbigliamento protettivo UVF
Il gruppo degli esperti sembra essere tornato al valore limite di 40+. FESI porterà avanti la proposta di 50+, considerando la norma australiana un esempio di buona prassi, osservando che anche una semplice maglietta a maniche lunghe offre fattore 40+ di protezione.
2. NUOVO “PACCHETTO MERCI”
Il nuovo pacchetto merci comprende due proposte di Regolamento atte a migliorare il mercato unico. Il movimento libero delle merci genera circa il 25% del PIL dell’UE e il 75% degli scambi commerciali tra stati membri. La presenza sul mercato di prodotti non conformi pregiudica la libera concorrenza e presenta rischi per i consumatori. Molti operatori economici ignorano le regole, per mancata conoscenza, o volutamente per vantaggio competitivo. Le autorità nazionali di sorveglianza sono sotto-finanziati e la cooperazione tra stati è insufficiente.
a) Reciproco riconoscimento
La Commissione ha presentato a dicembre 2017 una proposta di Regolamento relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro stato membro. L’intenzione è di migliorare le misure volte ad favorire la libera circolazione tra stati membri, consentendo in particolare a piccole e medie imprese di poter vendere più facilmente i loro prodotti negli altri stati membri, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
Il principio di reciproco riconoscimento si applica a prodotti non soggetti, o soggetti solo in parte, a normative armonizzate, quali prodotti tessili1, calzature, mobili, articoli da tavola, oggetti in metalli preziosi, ecc.
Il Regolamento (CE) 764/2008 attualmente in vigore, sempre relativo al reciproco riconoscimento, non ha portato ai risultati attesi. Oggi i punti di contatto nazionali delle autorità di sorveglianza, a cui gli operatori possono rivolgersi per conoscere le normative armonizzate applicabili ai loro prodotti, sono poco visibili e poco consultati. Difatti, circa il 50% delle PMI ha rinunciato alla vendita dei proprio prodotti per ostacoli derivanti da norme tecniche.
La proposta di Regolamento introduce in particolare:
· Una autodichiarazione volontaria relativa alla commercializzazione legale in un altro stato, che potrà essere rilasciata dal soggetto responsabile, al fine di facilitare la valutazione della conformità da parte delle autorità competenti nel mercato di destinazione;
· Il potenziamento dei punti nazionali di contatto, che dovranno mettere a disposizione online informazioni relative alle regole nazionali applicabili, le procedure applicabili in caso di contestazioni tra operatori economici e autorità nazionali;
· La valutazione di conformità da parte delle autorità di sorveglianza, con comunicazione dell’esito entro 20 giorni lavorativi. Fino alla conclusione della valutazione, non si potrà sospendere la vendita del prodotto interessato, salvo ragioni di pubblica salute o sicurezza.
· La risoluzione dei problemi attraverso la rete SOLVIT.
Gli stati membri potranno continuare a tutelare i loro legittimi obiettivi pubblici nazionali e limitare l’accesso al mercato di merci commercializzate legalmente in altri stati membri, a condizione che tale decisione sia giustificata e proporzionata, sulla base di una regola tecnica nazionale che:
· Riguarda un settore / un aspetto non oggetto di armonizzazione a livello UE;
· Vieta la messa a disposizione di merci sul mercato nazionale o rende obbligatorio il rispetto della regola nazionale;
· Stabilisce parametri quali la qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura, l’etichettatura e le procedure di valutazione di conformità; oppure
· Stabilisce requisiti relativi alla protezione dei consumatori o dell’ambiente, e al ciclo di vita del prodotto, es. condizioni di utilizzazione, riciclo, reimpiego o smaltimento.
In linea generale FESI ritiene positivo il potenziamento del principio di reciproco riconoscimento, a condizione che non implica costi o nuovi adempimenti burocratici per l’industria. Si prevede l’entrata in vigore del Regolamento nel primo trimestre del 2019.
b) Rispetto ed applicazione della legislazione armonizzata sui prodotti
La nuova proposta di Regolamento relativo all’applicazione della legislazione armonizzata intende migliorare la conformità dei prodotti e la cooperazione tra autorità di sorveglianza di mercato, per prodotti di consumo non-food, andando a sostituire gli articoli 15-19 del Regolamento (CE) 765/2008 in materia di sorveglianza di mercato. L’allegato alla proposta di Regolamento elenca la legislazione armonizzata a cui si applica. Di potenziale interesse all’industria sportiva si segnalano:
- Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI
- Direttiva 94/11/EC relativa all’etichettatura delle calzature
- Direttiva 94/62/CE relativa ai rifiuti di imballaggio
- Regolamento (CE) 1907/2006 REACH
- Regolamento (UE) 1007/2011 sull’etichettatura dei prodotti tessili.
Tra le nuove disposizioni previste:
· L’obbligo per soggetti economici che vendono prodotti ai consumatori di identificare di una persona responsabile per la conformità, la quale può essere contattata dalle autorità di sorveglianza. La persona responsabile può essere il fabbricante, l’importatore o qualsiasi altro soggetto designato dal fabbricante. L’identità della persona responsabile dovrà essere comunicata attraverso un sito internet, o con altro mezzo idoneo. Durante un incontro con rappresentanti della Commissione, è emerso che sarebbe sufficiente indicare un contatto di customer care.
· Il potenziamento della rete delle autorità di sorveglianza di mercato, tramite i Punti di Contatto nazionali. Si prevede la messa a disposizione degli operatori di informazioni a titolo gratuito. Inoltre, a titolo oneroso, le autorità potranno partecipare ad attività in partenariato, a titolo oneroso. Maggiore trasparenza, con la divulgazione dei risultati di sorveglianza;
· Un sistema di controlli più stringenti per le merci in dogana, basato sulla valutazione di rischio; senza l’identificazione della persona responsabile per la conformità, i prodotti non potranno essere importati;
· Una migliore definizione dell’organizzazione e dei principi di sorveglianza sul mercato, dei principi generali e linee guida per l’impianto sanzionatorio, e dei poteri minimi delle autorità di sorveglianza di mercato, in termini di gestione delle richieste di informazione, visite ispettive, prelievo di campioni e misure temporanee.
· FESI intende chiarire maggiormente l’aspetto relativo alle attività che le autorità di sorveglianza potranno fornire a titolo oneroso, soprattutto considerando le risorse delle PMI. Inoltre, FESI non è convinto che la specifica dei poteri delle autorità contribuirà di per sé ad una riduzione del numero di prodotti non conformi sul mercato. Accoglie positivamente la definizione di procedure ed impianto sanzionatorio, come anche la migliore definizione delle attività di sorveglianza basato sulla valutazione di rischio. FESI propone la creazione di un elenco di operatori virtuosi in termini di conformità, che meritano un livello di attenzione minore.
3. SENSIBILIZZATORI DELLA CUTE (SKIN SENTIZERS)
La Svezia ha presentato una richiesta di restrizione in base all’articolo 69 del REACH, ovvero il divieto di immettere sul mercato prodotti tessili che contengano sostanze classificate 1/1A/1B. Tra le sostanze interessate: formaldeide, gliossale e alcuni ammorbidenti. In base ai dati raccolti dalle autorità svedesi, si può ipotizzare la presentazione di un dossier per l’Allegato XV e Allegato XVII del REACH entro gennaio 2019.
La Commissione ha invitato l’ECHA a predisporre un dossier per la restrizione della formaldeide, sulla base dell’Allegato XV e l’articolo 69 (1), relativo all’utilizzo da parte dei consumatori di formaldeide negli articoli e nelle miscele, in concentrazione inferiore a < 0.1%, oltre all’uso di prodotti che rilasciano formaldeide negli stessi.
4. ECONOMIA CIRCOLARE
La valutazione finale della Direttiva Quadro sui Rifiuti si è concluso nel primo trimestre del 2018 e si attende l’adozione finale nel primo semestre.
5. RILASCIO DI MICROPLASTICHE
L’accordo trasversale per la riduzione delle microplastiche promossa e sottoscritta da FESI ed altri è stato ben accolto dalla Commissione e citato come esempio di buona prassi.
6. SOSTANZE CANCEROGENE E TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE NEI PRODOTTI TESSILI
È in fase finale la valutazione delle sostanze CMR 1A e 1B nei prodotti tessili in base alla procedura accelerata. FESI ritiene più che soddisfacente il risultato finale, con restrizioni notevolmente meno impattanti rispetto alla proposta iniziale.
Nell’incontro con la rappresentante della Commissione, FESI ha suggerito alcune modifiche alla procedura di valutazione, per esempio la consultazione di esperti fin dall’inizio, prima di compilare l’elenco delle 300 sostanze, ora ridotto a circa 80. Rimangono alcuni punti da chiarire, per esempio la definizione di “pelle naturale” a cui le restrizioni non si applicano, o l’inclusione/esclusione delle calzature. Inoltre, attualmente non sono specificati i metodi di prova e FESI chiede chiarimenti alla Commissione in tal senso.
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